Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/98, art. 5), integrato dal D. P. R. 235/2007, art. 2, prescrive che «contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia [O. G.] interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto […] dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto […] e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico».