Regolamento Collegio Docenti

Istituto Comprensivo Predazzo–Tesero-Panchià-Ziano

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

 

 

 

CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1: Composizione

Art. 2: Competenze

 

CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 3: Articolazioni del CD e piano delle attività

Art. 4: Coordinamenti di plesso

Art. 5: Dipartimenti

Art. 6: Commissioni

 

CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 7: Presidenza

Art. 8: Convocazione delle sedute

Art. 9: Validità delle sedute

Art. 10: Ordine del giorno

Art. 11: Approvazione del verbale della seduta precedente

Art. 12: Svolgimento e durata degli interventi

Art. 13: Dichiarazione di voto

Art. 14: Modalità di votazione

Art. 15: Deliberazioni

Art. 16: Verbalizzazione delle sedute

Art. 17: Norme finali

 

CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

 

Art. 1 Composizione

  1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nei plessi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado, alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

 

Art. 2 Competenze

  1. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione, il collegio dei docenti adotta il presente regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.
  2. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative e in particolare:
  3. provvede all’adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d’istituto in relazione al contesto socio - economico di riferimento;
  4. cura la programmazione generale dell’attività didattico – educativa;
  5. formula i criteri generali, da sottoporre a delibera del Consiglio dell’Istituzione, in base ai quali il Dirigente scolastico opererà la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle stesse, la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
  6. delibera il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;
  7. propone al Consiglio dell’Istituzione, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
  8. delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne elegge i membri;
  9. identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle figure strumentali da sottoporre a contrattazione integrativa di istituto;
  10. provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al Progetto d’Istituto e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;delibera la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri;
  11. designa e attribuisce ogni altro incarico, fatti salvi quelli disciplinati dagli articoli 36 e 89 del CCPL 2002 – 2005 e successive modifiche, relativo all’offerta formativa ovvero che garantisca il buon funzionamento dei singoli plessi.

CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

 

Art. 3 Articolazioni

  1. Il collegio dei docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali: a) i coordinamenti di plesso o di interplesso; b) i dipartimenti c) le commissioni
  2. Gli incontri del CD e delle sue articolazioni sono fissati in via ordinaria nel piano annuale delle attività (planning), che viene elaborato e approvato dal CD all’inizio di ogni anno scolastico.

 

Art. 4 Coordinamenti di plesso

  1. Il coordinamento di plesso, nel rispetto e in applicazione delle linee generali del progetto d’istituto, è la struttura fondamentale per l’individuazione di eventuali problemi didattici o organizzativi, l’elaborazione di progetti educativi e la proposta di attività di formazione in servizio e di ricerca.
  2. Il coordinamento di plesso raccoglie le indicazioni e le proposte provenienti dai consigli di classe o di interclasse, dai dipartimenti disciplinari, dalle commissioni formate al proprio interno o da singoli docenti, le valuta e le propone all’approvazione del CD.
  3. Per problematiche specifiche o per progetti particolari, si possono prevedere incontri fra coordinamenti di plessi diversi.

 

Art. 5 Dipartimenti

  1. Il Collegio dei Docenti, nella sua autonomia pedagogico – didattica – organizzativa, con apposita deliberazione annuale, può articolarsi in dipartimenti disciplinari ovvero interdisciplinari.
  2. I dipartimenti possono articolarsi al loro interno sulla base della distribuzione territoriale delle scuole o di progetti e problemi particolari, così come, per le stesse ragioni, si possono attivare per incontri interdipartimentali.
  3. Il compito prevalente dei dipartimenti consiste nel declinare le proposte didattiche e formative in coerenza e in applicazione del progetto d’istituto e dei piani di studio d’istituto.

 

Art. 6 Commissioni

  1. Le commissioni sono istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere a termine, decadendo in quest’ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono state istituite.
  2. Una commissione può essere istituita all’interno di uno stesso plesso oppure raggruppare docenti provenienti da plessi diversi.
  3. Per ogni commissione viene nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la commissione dispone, convoca, coordina e programma l’attività del gruppo, cura la registrazione delle presenze, documenta le ore effettivamente svolte e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato dalla commissione.

 

CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 7 Presidenza

  1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario. In subordine, da altro collaboratore.
  2. In relazione a tale organo, il presidente svolge le seguenti funzioni:
    1. formula l’ordine del giorno;
    2. convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
    3. accerta il numero legale dei presenti;
    4. apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione alla loro rilevanza;
    5. riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi
    6. garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
    7. chiude la discussione allorché ritenga che sia stata esauriente;
    8. pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; affida le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti al vicario o ad altro collaboratore e nomina due scrutatori;
    9. designa i relatori degli argomenti posti all’ordine del giorno qualora si renda necessario;
    10. attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti Unitario;
    11. autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.

 

Art. 8 Convocazione delle sedute

  1. Il collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seguito, secondo il calendario proposto dal dirigente e deliberato dal Collegio stesso nel piano annuale delle attività.
  2. Il Dirigente dell’Istituzione scolastica convoca e presiede, in via ordinaria, il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero nel caso in cui il dirigente ne ravvisi la necessità. La convocazione viene fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con preavviso inferiore.
  3. La convocazione del CD deve essere effettuata mediante affissione di un apposito avviso all'albo dei singoli plessi e nel sito web dell’istituto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista per la fine della seduta. I docenti sono tenuti a firmare per presa visione.
  4. Il collegio dei Docenti può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference. In questo caso la presenza sarà attestata da una firma in ingresso e una firma in uscita in modalità telematica tramite compilazione, da parte di ogni docente, di due distinti moduli Google selezionabili tramite link, attivati a tempo.

  

Art. 14 Modalità di votazione

           La votazione può avvenire anche in modalità elettronica tramite compilazione, da parte di ogni docente, di modulo Google (uno per ogni delibera             all’ordine del giorno) selezionabile tramite link messo a disposizione per il tempo necessario alla votazione.

  

Art. 9 Validità delle sedute

  1. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo).
  2. Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all’intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.

Art. 10 Ordine del giorno

 

  1. L’Ordine del giorno (O.dG.) deve contenere gli argomenti da trattare, la data, il luogo,l’ora di inizio e di fine della seduta. L’ O.d.G. e la documentazione allegata vengono pubblicati sul sito della scuola e all’albo di ogni plesso.
  2. Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
  3. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del presidente o di un suo incaricato.
  4. La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta e votata all’unanimità.
  5. L’inversione dell’ O.d.G. è proposta e messa in votazione all’inizio della seduta. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati avranno priorità nella discussione.
  6. La durata massima di una riunione del C.D.U. è di tre ore.

 

Art. 11 Approvazione del verbale della seduta precedente

  1. In apertura il presidente mette ai voti per l’approvazione il verbale della seduta precedente. Nel caso ci siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente.
  2. I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del CD può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata, secondo le modalità previste nel successivo art. 14.

 

Art. 12 Svolgimento e durata degli interventi

  1. La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso assentarsi durante le operazioni di voto.
  2. La discussione di ogni punto all’ O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.
  3. Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto ed ottenuto la parola dal presidente, che la concederà rispettando l’ordine di prenotazione.
  4. La durata degli interventi si deve contenere entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E’ previsto altresì diritto di replica per non più di due minuti prima della chiusura dell’ argomento.
  5. Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati.

 

Art. 13 Dichiarazioni di voto

  1. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e le pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
  2. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma scritta dal dichiarante, può essere riportata nel verbale della seduta su sua richiesta esplicita, secondo le modalità previste nel successivo art. 14.

 

Art. 14 Modalità di votazione

  1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguardi persone fisiche o nel caso in cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. La votazione può avvenire anche in modalità telematica tramite compilazione, da parte di ogni docente, di modulo Google (uno per ogni delibera all’ordine del giorno) selezionabile tramite link messo a disposizione per il tempo necessario alla votazione.
  2. Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati al presidente.
  3. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del presidente.
  4. Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell’ordine in cui sono state presentate.
  5. Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito.

  

Art. 15 Le deliberazioni

  1. La deliberazione è l’atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. Il testo della deliberazione è predisposto separatamente, nel verbale dovrà esser fatto riferimento ai suoi elementi identificativi.
  2. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
  3. Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

 

Art. 16 Verbalizzazione delle sedute

  1. Il presidente individua tra i collaboratori del dirigente il segretario verbalizzante che sovrintende alla stesura del processo verbale. Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente ciò che giuridicamente interessa. La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo scritto entro il termine della seduta. n mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova. La redazione materiale del verbale avviene posteriormente alla seduta; la sua approvazione è rimandata alla seduta successiva.

 

Art. 17 Norme Finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del CD successiva a quella in cui è approvato.
  2. Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del CD su richiesta di almeno un terzo dei componenti.