Diritti e Doveri

REGOLAMENTO SUI DIRITTI-DOVERI


E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI


(art. 22-25 dello statuto dell’Istituzione-17 aprile 2008)

 

FINALITÀ
CAPO 1: I DIRITTI E DOVERI

CAPO 2: MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI


FINALITÀ

Il presente regolamento persegue le finalità indicate nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 249 del 24/06/1998, art. 1), con le successive integrazioni del D.P.R. 21/11/2007, n. 235, nonché nell’articolo 22.1 dello Statuto dell’Istituzione. Per quanto riguarda l’assunzione esplicita di responsabilità da parte di tutti gli attori del processo educativo si fa riferimento al Patto educativo di corresponsabilità.

 

CAPO 1: DIRITTI E DOVERI

Art.1 I diritti

1. I diritti riconosciuti dallo Statuto dell’Istituzione
Lo statuto (art. 23) riconosce in ogni caso il diritto:
a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

b) ad una formazione che tenga conto dell’identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell’ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;

c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;

d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

e) di assemblea, di riunione e di associazione;

f) ad una valutazione chiara e motivata che lo aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;

g) alla privacy e alla sicurezza.

2. Ulteriori diritti
Si riconoscono inoltre alle studentesse e agli studenti i seguenti diritti:

a) PLURALISMO CULTURALE, che consiste nel rispetto della vita culturale e religiosa della famiglia e della comunità di appartenenza.

b) LIBERTÀ D’ESPRESSIONE: nel rispetto delle opinioni altrui, delle norme, della dignità delle persone e del decoro della scuola, si può manifestare liberamente il proprio pensiero ed esprimere la propria personalità anche nel modo di vestire, nell’acconciatura e nel comportamento in genere.

c) DIRITTO ALLA CONTINUITÀ, che si realizza attraverso la conoscenza da parte dei docenti del percorso scolastico precedente e di eventuali problematiche intervenute. La continuità “orizzontale” sarà favorita da contatti costanti con la famiglia attraverso colloqui individuali, ai quali potrà eventualmente partecipare anche lo studente.

d) DIRITTO ALLA DISCONTINUITÀ: lo studente che abbia vissuto precedenti esperienze di insuccesso ha sempre il diritto di riprovarci e di ricominciare su nuove basi. A tale scopo, la scuola organizzerà, nei limiti delle sue disponibilità, degli interventi di recupero.

e) TRASPARENZA: lo studente ha diritto di conoscere in modo esplicito e tempestivo le valutazioni ottenute, al fine di acquisire una corretta capacità di autovalutazione e quindi di migliorare il metodo di studio e il rendimento scolastico.

f) AMBIENTI SANI E SICURI: il diritto-dovere all’apprendimento e al dispiegamento delle proprie potenzialità deve avvenire in ambienti adeguati, dove siano garantite normali condizioni di igiene e di sicurezza.

g) DIRITTO D’INIZIATIVA: ogni studente, individualmente o attraverso i propri rappresentanti, può formulare richieste o proporre iniziative che riguardino attività
didattiche curricolari o integrative.

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Art.2 I doveri

1. I doveri individuati dallo Statuto dell’Istituzione
Lo statuto (art. 24) riconosce in ogni caso il dovere:

a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dalla scuola;

c) al rispetto di tutte le persone che operano nell’istituzione;

d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;

e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all’esterno dell’istituzione;

f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell’istituzione;

g) a collaborare con tutto il personale dell’istituzione per mantenere pulito e accogliente l’ambiente scolastico e formativo.

2. Ulteriori doveri
Lo studente deve inoltre:

a) conoscere e rispettare il REGOLAMENTO INTERNO per quanto riguarda l’entrata, l’uscita, le assenze, le giustificazioni e i permessi;

b) essere provvisto dell’OCCORRENTE per l’attività didattica;

c) essere PULITO nella persona;

d) evitare di introdurre nell’istituto MATERIALI NON COMPATIBILI con lo svolgimento delle lezioni, in particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi. I materiali didattici, palloni compresi, devono essere utilizzati solo durante le lezioni. Nell’edificio scolastico non è consentito l’uso del cellulare o di apparecchi radio personali;

e) SPOSTARSI all’interno dell’edificio scolastico in silenzio e ordinatamente, seguendo le indicazioni fornite dai docenti o dal personale ausiliario. Sulle scale deve
essere sempre consentito il transito nei due sensi;

f) evitare di lasciare incustoditi DENARO O OGGETTI DI VALORE, di cui l’Istituto non risponde in caso di perdita, furto o danno.

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CAPO 2
MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI


Art.3 Le mancanze disciplinari


1. Infrazioni sanzionabili
Sono sanzionabili le seguenti infrazioni:

  • le assenze troppo frequenti e giustificate da ragioni poco rilevanti (ad esempio impegni sportivi);
  • le assenze ingiustificate al rientro a scuola e giustificate solo successivamente dai genitori;
  • i ritardi al rientro o al cambio dell'ora;
  • gli interventi inopportuni durante la lezione;
  • la mancanza dei materiali didattici;
  • la mancanza di rispetto del materiale altrui;
  • le violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;
  • la mancanza di mantenimento della pulizia dei locali scolastici;
  • il danneggiamento involontario delle attrezzature;
  • l’utilizzo di cellulari all'interno della scuola;
  • l’infrazione all'obbligo di avere il tesserino di viaggio o per le attività extrascolastiche.

2. Infrazioni gravi
Sono considerate infrazioni disciplinari più gravi:

  • il danneggiamento di strutture o attrezzature dovuto a incuria o trascuratezza;
  • il disturbo frequente e reiterato della lezione;
  • l’uso di un linguaggio scurrile o offensivo delle credenze altrui;
  • le infrazioni non gravi che però si ripetono dopo sanzioni già applicate.

3. Infrazioni molto gravi
Sono considerate infrazioni disciplinari molto gravi:

  • l’ incisione o le scritte su muri, banchi, porte e pannelli;
  • gli atti di prepotenza nei confronti di compagni o compagne, col ricorso a violenza o intimidazione oppure a comportamenti che consapevolmente tendono a emarginare.
  • l’acquisizione e la diffusione di dati personali realizzate mediante cellulari, videocamere o altri dispositivi elettronici;
  • il lancio di oggetti potenzialmente pericolosi;
  • il furto;
  • la falsificazione della firma dei responsabili scolastici o dei genitori;
  • le offese al dirigente, al personale docente o ausiliario;
  • la violazione intenzionale e ripetuta delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
  • l’ introduzione nella scuola di sostanze e oggetti pericolosi (petardi, alcolici, stupefacenti, coltelli, punteruoli, ecc.);
  • il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, ecc.);
  • il ricorso alla violenza, anche se suscitato da improvvisi stati d’ira;
  • le infrazioni elencate nel punto 2 del presente articolo, che però si ripetono dopo sanzioni già applicate.

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Art.4 Finalità delle sanzioni e garanzie


1. Finalità delle sanzioni

  • In coerenza con quanto previsto dal citato Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria e dallo Statuto dell’Istituzione che ad esso fa esplicito riferimento, le sanzioni irrogate rispondono alle seguenti finalità:
  • i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
  • le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; a tal fine, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

2. Garanzie

Perché i provvedimento possano dispiegare la loro forza educativa, vengono fornite le seguenti garanzie, peraltro previste dal citato Statuto delle studentesse e degli studenti:

  • la responsabilità disciplinare deve essere considerata personale, per cui si eviteranno sanzioni indiscriminate che possano danneggiare anche studenti che non hanno responsabilità accertate e accertabili con ragionevole certezza;
  • nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
  • le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all’ infrazione disciplinare.
  • Esse tengono conto della situazione personale dello studente;
  • soprattutto nel caso di sanzioni relative ad infrazioni gravi, i genitori dello studente o della studentessa possono ricorrere all’Organo di garanzia interno, il cui funzionamento viene disciplinato da apposito regolamento.

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Art 5 Le sanzioni

1. Sanzioni
In merito alle infrazioni relative al punto 1 del precedente art. 3, il docente che le rileva, laddove il semplice richiamo verbale risulti inefficace, le sanzionerà con lavori supplementari volti ad una maggiore capacità autoregolativa da parte dell’alunno oppure segnalerà il comportamento scorretto ai genitori attraverso il libretto
personale. I cellulari usati all’interno della scuola saranno sequestrati e riconsegnati al genitore o in ogni caso termine annuale delle lezioni.

2. Risarcimento dei danni

Nel caso di danneggiamenti involontari e, a maggior ragione, di danni provocati intenzionalmente, la famiglia dell’alunno/a responsabile è tenuta al risarcimento pecuniario. La comunicazione alla famiglia verrà spedita per conoscenza al Comune proprietario dell'edificio.

3. Sanzioni più gravi

Nel caso di infrazioni relative al punto 2 del precedente art. 3, il docente che le rileva segnalerà l’infrazione sul registro di classe. Se si rileveranno segnalazioni ripetute a carico di un alunno, sarà cura del coordinatore del consiglio di classe comunicarlo al Dirigente Scolastico. In tal caso verrà data comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera che resterà agli atti del consiglio di classe.

4. Sanzioni molto gravi

Per le infrazioni previste nel punto 3 del precedente art. 3, soprattutto in caso di recidiva, si prevede l’allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica.

L’allontanamento fino ad un massimo di 15 giorni sarà deliberato dal consiglio di classe.

Le deliberazioni per un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal consiglio dell’Istituzione, ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, art. 1.6.

Nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, ci si atterrà a quanto
previsto dal citato D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, art. 1, commi 8-10.

Nel caso di offese al dirigente, al docente o al personale ausiliario viene richiesta, oltre alle previste sanzioni, anche una lettera di scuse.

5. Sessioni d’esame
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, art. 1. 11).

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Art 6 Impugnazioni


Come previsto dal citato D.P.R. 249/98, art.5, contro le sanzioni disciplinari gravi è ammesso ricorso da parte dei genitori dell’alunno/a sanzionato/a all’apposito Organo di garanzia, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento.

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