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Organo di Granzia

ORGANO DI GARANZIA


REGOLAMENTO


(D. P. R. 21 Novembre 2007, n. 235; Regolamento sui diritti-doveri e mancanze disciplinari degli studenti, art. 6)

 

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Art.1 Istituzione dell’Organo
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/98, art. 5), integrato dal D. P. R. 235/2007, art. 2, prescrive che «contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia [O. G.] interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto […] dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto […] e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico».

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Art. 2 Finalità e compiti

1. Finalità
Una relazione educativa veramente efficace richiede ambienti di apprendimento sereni e regolati in modo trasparente e condiviso. A tal fine, si rende necessaria l’applicazione corretta, rigorosa e condivisa del Regolamento sui diritti-doveri e mancanze disciplinari degli studenti. Con questa precipua finalità viene istituito l’Organo di Garanzia (O. G.).

2. Compiti
Le funzioni dell’ O. G. sono:

  • esaminare eventuali ricorsi presentati dai genitori degli studenti ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare a norma del Regolamento sui diritti-doveri e sanzioni disciplinari;
  • affrontare problemi di interpretazione e applicazione del Regolamento sui dirittidoveri e sanzioni disciplinari e avviarli a soluzione;
  • esprimere pareri e consigli, su richiesta del dirigente, su situazioni gravi di conflittualità fra gli attori che operano nell’Istituzione, in particolar modo fra studenti e docenti e fra docenti e genitori.

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Art. 3 Composizione e durata dell’incarico

1. Composizione
L'O. G. è composto da:

  • due docenti, in rappresentanza sia del plesso di Predazzo sia del plesso di Tesero, designati dal Collegio dei docenti nella prima seduta dell’ anno scolastico in cui l’O.G. deve essere istituito o rinnovato;
  • due genitori designati dalla consulta del genitori, anch’essi in rappresentanza dei due plessi della scuola secondaria di primo grado;
  • il Dirigente, che lo presiede;
  • due membri supplenti per la componente docenti e due membri per la componente genitori, anch’essi in rappresentanza dei due plessi della scuola secondaria. I membri supplenti subentrano solo in caso di decadenza dalla nomina dei titolari (dovuta ad esempio a trasferimento o malattia), prima che l’ O. G. abbia concluso il suo mandato.


2. Durata in carica
I componenti dell'O.G. restano in carica per la durata di un anno scolastico. L’assenza ingiustificata per due volte da parte di un membro della componente docenti o genitori comporta la decadenza dall’incarico e la surroga del supplente.

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Art. 4 Funzionamento


1. Convocazioni
L’ O.G. viene convocato dal Dirigente con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza motivata, il presidente valuterà la possibilità di convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei suoi membri (tre su cinque).

2. Esclusioni
Nel caso in cui si debbano valutare situazioni nelle quali sono coinvolte persone (studenti, genitori o insegnanti) legate da parentela con un membro dell’ O.G., tale membro sarà sostituito da un supplente che rappresenti la stessa componente esclusa per ragioni di opportunità.


3. Vicepresidente
E' facoltà del Presidente designare un vicepresidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in sua assenza.


4. Verbalizzazione
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei comp onenti designato dal Presidente.


5. Riservatezza
Ciascun componente è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'O.G. Non è ammesso assumere iniziative individuali o servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

6. Validità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione. L’esito della votazione viene citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta. L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata oggetto di contestazione. La deliberazione verrà comunicata agli interessati tramite lettera.


7. Pubblicità degli atti
Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile previa richiesta scritta alla segreteria dell’Istituto, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e delle garanzie sulla privacy.

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Art. 5 Ricorsi


1. Modalità per ricorrere
Il genitore ( o chi ne fa le veci) dello studente che intenda ricorrere contro una sanzione comminata deve presentare istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Le considerazioni che esulino dal fatto specifico non saranno prese in esame.


2. Tempi
Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del plesso di appartenenza entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.


3. Istruttoria
Ricevuto il ricorso, il Presidente o un membro dell’O.G. da lui delegato avvierà un’istruttoria, reperendo dati, atti, testimonianze o quant’altro riterrà necessario nei limiti delle sue prerogative e nel rispetto della privacy dei soggetti coinvolti. Il materiale raccolto dall'istruttore costituirà la base della discussione e della delibera dell'O.G.


4. Convocazione degli interessati
Se lo riterrà necessario, l'O.G. può convocare separatamente i soggetti coinvolti nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare contestata. Le loro testimonianze sono rese a verbale.

5. Ricorso contro le deliberazioni dell’O.G.
Eventuale ricorso all’istanza superiore contro le deliberazioni assunte dall’O.G. devono essere fatte nei modi e nei tempi previsti dal citato D. P. R. 21 Novembre 2007, n.235, art. 2/2-6.

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